Questo accordo incrementò la quattordicesima erogazione a 980.000 lire annue e si inseriva in quella logica di scambio che si era attivata tra le parti, dove il sindacato riconosceva le esigenze produttive e di mercato dell’azienda, mentre la contropartita stava nei rientri dei cassaintegrati e nell’aumento retributivo. Il successivo accordo del 19 marzo 1986 completò lo scambio tra flessibilità e occupazione, definendone alcune regole basilari di riferimento per la successiva contrattazione.