Un seguito contrattuale rispetto al problema dell’incidenza della maggiorazione turni sugli istituti indiretti fu definito con il nuovo accordo del 23 aprile 1990, che stabilì l’incidenza della maggiorazione turni anche su malattia, infortunio, maternità e congedo matrimoniale. Per questi istituti, però, si adottò un diverso meccanismo di compensazione per il passato, poiché si trattava di elementi retributivi individuali. Quindi, la compensazione per il passato (gli ultimi cinque anni) fu calcolata con un meccanismo individuale in ragione dell’effettivo ricorso a tali istituti. Come per gli analoghi accordi precedenti fu concordata la procedura transattiva e la modulistica per quanto riguardava il riconoscimento degli emolumenti relativi al passato. Un successivo accordo, il 6 giugno 1990, integrò la materia per gli impiegati. Infine un nuovo accordo transattivo, il 21 settembre 1992, stabilì l’incidenza delle maggiorazioni turni anche sulle riduzioni d’orario, completando il panorama degli istituti indiretti.